Statuto Laisan

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Articolo 1 - Costituzione

1.1 E' costituita tra operatori ed imprese del settore  sanitario ambulatoriale un'Associazione con la denominazione LAISAN - Libera Associazione Imprese Sanitarie Ambulatoriali Nazionale che nel presente statuto viene indicata per brevità  “l’Associazione”, retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. E’autorizzato l’uso della forma breve della denominazione dell’Associazione che potrà essere identificata anche solo con la parola LAISAN.

Articolo 2 - Scopo sociale

2.1 L’ Associazione, che non ha scopo di lucro, intende promuovere e realizzare ogni forma di iniziativa volta a tutelare le attività degli associati sia su scala locale, che nazionale.

2.2 L’Associazione tutela i diritti e le legittime aspettative degli associati, assume la rappresentanza degli interessi degli stessi associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale, al fine anche di collaborare alle soluzioni dei problemi del settore, effettuare analisi e studi di settore, sviluppa la qualificazione degli associati, ne sostiene la collocazione e l’attività dell'organizzazione sanitaria nazionale, regionale e locale. L’Associazione promuove l'attività di ricerca, assistenza, divulgazione nel settore ove operano gli associati nelle forme a tal fine ritenute più idonee e così attraverso l'organizzazione di convegni ed altre manifestazioni, la promozione di corsi e seminari dì formazione, la pubblicazione di studi e materiali. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento dei propri scopi così pure di aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine concludendo accordi dì collaborazione che prevedono l'integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni. L’Associazione svolge la sua attività secondo le norme previste nel presente statuto e per quanto non previsto secondo le norme di cui agli art. 36, 37 e 38 del codice civile.

2.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi l’ Associazione potrà, tra l’altro:

  • ­promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
  • ­istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all’estero;
  • ­compiere studi e ricerche;
  • ­curare l’attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l’edizione di opere di terzi;
  • ­realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti ed attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento della propria attività;
  • ­compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
  • ­stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
  • ­promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l’utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività dell’Associazione , promuovendo incontri e convegni;
  • ­favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli dell’Associazione o tali da facilitare all’Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
  • ­stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto di proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
  • ­amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  • ­partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi dell’Associazione;
  • ­costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
  • ­svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

Articolo 3 - Sede

3.1 L’Associazione ha sede in Roma,  viale dei Colli Portuensi, 547.

3.2 Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative o amministrative anche altrove.

Articolo 4 - Durata

4.1 L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - Organi dell’Associazione

5.1 Sono organi dell’Associazione :

  • l’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente

Articolo 6 - Soci dell’Associazione

6.1 Possono essere Soci coloro che, persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici, condividendo gli scopi dell’Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione .

6.2 L’associazione ha la facoltà di nominare Soci onorari tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti ed azioni di rilevante significato rispetto ai fini istituzionali dell’Associazione.

6.3 I Soci si suddividono in due categorie:

- Soci fondatori (ovvero quelli che hanno partecipato alla costituzione)

- Soci ordinari

6.4 L’ammissione dei Soci ordinari è disposta con delibera  discrezionale del Consiglio Direttivo.

6.5 I Soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

6.6 L’Associazione terrà un registro dei Soci, divisi per categoria; terrà inoltre un registro di quei Soci che si dichiarino disposti a prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore delle iniziative promosse e organizzate dall’Associazione.

6.7 I soci ordinari cessano di appartenere all’Associazione per recesso, esclusione e per causa di morte.

6.8 Può essere escluso il Socio:

- che svolga attività in contrasto con quelle dell’associazione;

- che non osservi lo statuto dell’Associazione e le deliberazioni dei suoi organi;

- che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’associazione.

6.9 L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di sette giorni per eventuali controdeduzioni.

Articolo 7- Patrimonio ed Entrate

7.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
  • i contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi;
  • sponsorizzazioni, anche di specifici eventi;
  • i contributi e i finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati;
  • eventuali donazioni.

7.2  Non sono previsti contributi economici da parte degli associati, né sotto forma di quote, né di fees di partecipazione. Eventuali esigenze a tale riguardo, non coperte dal patrimonio o dalle entrate dell’Associazione, saranno a carico esclusivamente dei Soci fondatori.

Articolo 8 - Assemblea dei Soci

8.1 Alle Assemblee ordinarie hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci Fondatori ed i Soci ordinari.

8.2 Ogni Socio, quale sia la categoria cui appartenga, ha diritto ad un solo voto.

8.3 Ogni Socio potrà rappresentare, per delega scritta, un solo altro Socio.

8.4 L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

8.5 L’Assemblea ordinaria:

  • delibera sugli indirizzi generali dell’Associazione;
  • approva la relazione sull’andamento della gestione e il Bilancio, presentati dal Consiglio Direttivo;
  • nomina il Consiglio Direttivo secondo quanto disposto all’art. 9;
  • delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservati alla sua competenza dal presente Statuto.

8.6 Le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione sono deliberati dai Soci Fondatori con voto unanime.

8.7 Per la validità delle Assemblee ordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei Soci. L’Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

8.8 L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

8.9 Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante avviso – trasmesso a mezzo lettera raccomandata o telefax o email o telegramma - contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell’Associazione) e l’elenco delle materie da trattare spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

8.10 La convocazione dell’Assemblea può essere chiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il 30% del totale.

8.11 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano in età, ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell’ordine, da un altro Consigliere o da un altro Socio prescelto dall'Assemblea.

8.12 Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da due a dodici membri, comunque in numero pari,  scelti tra gli associati o i loro legali rappresentanti o procuratori speciali, nominati per un periodo di tre esercizi, fino all’approvazione del Bilancio dell’ultimo esercizio di carica, e sono rieleggibili.

9.2 L’Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e procede alla loro nomina. In ogni caso, la metà dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere formata da membri designati, all’unanimità, dai Soci Fondatori.

9.4 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva Assemblea dei Soci; la scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito.

9.5 Ogni ufficio dell’Associazione è a titolo gratuito.

Articolo 10 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente – tra i componenti designati dai Soci Fondatori - e uno o più Vicepresidenti.

10.2 Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Presidente Onorario, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

10.3 Il Consiglio Direttivo sovrintende alla gestione straordinaria, approva il progetto di Bilancio e lo presenta, per l’approvazione, all’Assemblea dei Soci.

Articolo 11 - Riunioni del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce durante l’anno per avere relazione dal Presidente del suo operato, ed in particolare per approvare il progetto di Bilancio dell’esercizio e la relativa relazione.

11.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dai Vice Presidenti senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia la prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 48 ore prima dell’adunanza.

11.3 Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

11.4 Esso è presieduto dal Presidente o da un Vice Presidente o, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

11.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.

11.6 Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Presidente e del segretario nominato di volta in volta anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

 

Articolo 12 - Comitato Esecutivo

12.1 Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno il Comitato Esecutivo, costituito dal Presidente, che lo presiede, dai Vicepresidenti e da altri membri, in numero non superiore a tre.

12.2 L’ulteriore disciplina del Comitato Esecutivo sarà dettata dal Consiglio Direttivo al momento della sua eventuale istituzione.

Articolo 13 – Il Presidente dell’Associazione

13.1 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, disgiuntamente fra loro, ai Vice Presidenti .

13.2 Al Presidente spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, nessuno escluso.

Articolo 14 - Comitati territoriali

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Comitati sul territorio previa determinazione della relativa disciplina .

Articolo 15 - Comitato Tecnico-Scientifico

15.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico composto da un massimo di 18 membri, che è presieduto dal Presidente dell’Associazione, dettandone la disciplina.

15.2 I membri del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 16 - Erogazione dei fondi

16.1 Il Consiglio Direttivo, esaminate le proposte del Presidente, delibera circa l’eventuale attribuzione di fondi nell’ambito dello scopo sociale di cui all’articolo 2.

16.2 In ogni caso il Consiglio Direttivo non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione che le somme promesse vengano accantonate all’atto della deliberazione in un fondo appositamente costituito.

16.3 Il Consiglio Direttivo deve chiedere, all’atto dell’erogazione dei fondi, che il beneficiario ne presenti il rendiconto.

Articolo 17 - Bilancio

17.1 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del Bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri e da quant’altro previsto dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.

Articolo 18 - Scioglimento dell’Associazione

18.1 - In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo risultante dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, sarà devoluto per gli scopi dell’Associazione o scopi affini, secondo le decisioni dell’Assemblea che delibera lo scioglimento .